Comuni Italiani Art. 9 - Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 9 - Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo. E' costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale ed ispira la propria azione al principio di solidarietà. Esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale; tali atti devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi generali per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, ed istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.

6. Provvede alla convalida dei Consiglieri e giudica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità in conformità alla legge. Nella prima seduta successiva alle elezioni, che deve essere convocata entro 10 giorni dalla proclamazione e deve svolgersi entro 10 giorni dalla convocazione, il Consiglio prima di deliberare su qualsiasi altro argomento, esamina la condizione degli eletti a norma di legge e dichiara l'ineleggibilità degli stessi, quando sussista una delle cause previste, subito provvedendo alla sostituzione di coloro che si trovano nelle suddette condizioni ed il seggio è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. Nella medesima seduta il Consiglio procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli Assessori esterni eventualmente nominati.

7. La presidenza del Consiglio Comunale può essere attribuita a un Consigliere Comunale eletto tra i Consiglieri in carica, nella prima seduta del Consiglio, da regolamentarsi, già, in sede di prima attuazione.

 
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