Comuni Italiani Art. 74 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo VIII - Organizzazione Teritoriale e Forme Collaborative
Art. 74 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione delle opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attuazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre le finalitą perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio Comunale, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

 
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Art. 73 - Unione di Comuni
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