Comuni Italiani Art. 4 - Albo Pretorio. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo I - Principi Fondamentali, Organizzazione
Art. 4 - Albo Pretorio
1. Il Comune ha un Albo Pretorio individuato nelle immediate vicinanze del palazzo civico, sede Comunale, destinato alla pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario Comunale cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. L'individuazione dell'apposito spazio da destinare all'Albo Pretorio avviene con delibera della Giunta Comunale nel rispetto delle esigenze di cui al comma secondo del presente articolo.

 
Altri Articoli:
Art. 5 - Stemma e Gonfalone
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
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