Comuni Italiani Art. 26 - Competenze. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 26 - Competenze
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al direttore - se nominato - o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dā attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) Propone al Consiglio i regolamenti;
b) Approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilitā ai responsabili dei servizi comunali;
c) Elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) Assume attivitā di iniziativa, di impulso e di raccordo, con gli organi di partecipazione e decentramento ;
e) Modifica le tariffe, ed elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) Nomina i membri delle Commissioni per i Concorsi pubblici;
g) Propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
h) Approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
i) Nomina e revoca il direttore generale o autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al segretario Comunale;
j) Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
k) Fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso l'accertamento della regolaritā del procedimento;
l) Esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo.
m) Approva gli accordi di contrattazione decentrata;
n) Decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
o) Fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dell'apparato sentito il direttore generale;
p) Determina, sentito il Revisore del conto, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
q) Approva il Peg.

 
Altri Articoli:
Art. 27 - Deliberazione degli Organi Collegiali
Art. 25 - Funzionamento della Giunta
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