Comuni Italiani Art. 22 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 22 - Giunta Comunale
1. La Giunta č organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al Governo del Comune e impronta la propria attivitā ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obbiettivi e delle finalitā dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio Comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obbiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitā amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla sua attivitā.

 
Altri Articoli:
Art. 23 - Composizione
Art. 21 - Dimissioni ed Impedimento Permanente del Sindaco
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