1. Il Comune è titolare di funzioni proprie ed esercita, altresì, secondo la legge dello Stato e della Regione, le funzioni da essi attribuite e delegate. L'esercizio di tali funzioni avviene, mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti. 2. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale secondo le rispettive competenze. 3. In particolare, il Comune, anche nella forma della cooperazione con altri Enti pubblici, svolge, come proprie, le funzioni amministrative seguenti: a) Incentivazione dell'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune; b) Pianificazione territoriale dell'area comunale; c) Viabilità, traffico e trasporti; d) Tutela e valorizzazione dei beni culturali, dell'ambiente e della tradizione locali; e) Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti; f) Raccolta e distribuzione delle acque e delle fonti energetiche; g) Servizio per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale; h) Servizi nei seguenti settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale, e degli altri servizi urbani; i) Polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale; j) In genere tutti i servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità ed al suo sviluppo economico e civile; k) Riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi. 4. Il Comune, inoltre, svolge per conto dello Stato il servizio elettorale, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo. 5. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengano affidate con legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie. 6. Competono al Comune e vengono affidate al Sindaco, ove occorre, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato. 7. Il Comune, inoltre, ispira la propria azione alle seguenti finalità: a) Rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui; b) Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale; c) Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale; d) Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica anche attraversi il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali; e) Valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone; f) Valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune; g) Tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia al diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione; h) Sostegno di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela delle persone disagiate e svantaggiate. |