Comuni Italiani Art. 14 - Commissioni. Statuto Comunale di Borgofranco d'Ivrea (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgofranchesi

Statuto Comune di Borgofranco d'Ivrea

Titolo II - Organi Elettivi
Art. 14 - Commissioni
1. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette Commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale assicurando la presenza di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare nel rispetto della volontà complessiva del corpo elettorale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi d'opposizione.

2. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.

 
Altri Articoli:
Art. 15 - Sindaco
Art. 13 - Gruppi Consiliari
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