Art. 58 - Modificazioni e Abrogazioni dello Statuto. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi
Statuto Comune di Borgiallo
Disposizioni Finali e Transitorie
Art. 58 - Modificazioni e Abrogazioni dello Statuto
1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 4, 3° comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente.
3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello Statuto comporta l'approvazione del nuovo.
4. Nessuna iniziativa per la revisione o l'abrogazione totale o parziale dello Statuto puņ essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica sullo stesso oggetto.
5. Una iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non puņ essere rinnovata nel corso della durata in carica del Consiglio stesso.