1. Il Comune emana regolamenti: a) Nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto; b) In tutte le altre materie di competenza comunale.2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie. 3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali,tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse. 4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto all'art.48 del presente Statuto. 5. nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati. 6. I regolamenti sono i soggetti di pubblicazione all'Albo pretorio: per la durata di quindici giorni e diventano esecutivi dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli. |