1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo. 2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti pi idonei ad assicurare i massimo di conoscenza degli atti, ivi compresa l'eventuale istituzione della figura del banditore. 3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e , per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari,deve avere carattere di generalità. 4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione. 5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 legge 7 agosto 1990,n. 241. |