Comuni Italiani Art. 43 - Accordi di Programma. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi

Statuto Comune di Borgiallo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo III - Forme Collaborative
Art. 43 - Accordi di Programma
1. Il Comune per la realizzazione di opere,interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:
a) Determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
b) Individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) Assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalitą previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

4. Per particolari iniziative da realizzare in zona montana l'amministrazione darą prioritą agli accordi con la Comunitą Montana, concertando i propri obiettivi con quelli della programmazione socio-economica della medesima.

 
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