Comuni Italiani Art. 41 - Consorzi. Statuto Comunale di Borgiallo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgiallesi

Statuto Comune di Borgiallo

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Organizzazione Territoriale e Forme Associative
Capo III - Forme Collaborative
Art. 41 - Consorzi
1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. la convenzione oltre al contenuto prescritto dal 2° comma del precedente art. 40, deve prevedere l'obbligo di pubblicazioni degli atti fondamentali del consorzio negli Albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni. In quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi Enti locali una pluralità di servizi attraverso modulo consortile.

 
Altri Articoli:
Art. 42 - Unione di Comuni
Art. 40 - Convenzioni
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