1. Il Comune, attraverso il Consiglio comunale, esercita poteri di indirizzo e di programmazione sugli enti e sugli organismi incaricati di organizzare e gestire servizi pubblici o di interesse pubblico, sia direttamente che attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali. 2. Tale funzione viene esercitata nei modi e nelle forme previsti dalla legge, dai regolamenti o dagli statuti che disciplinano l'attività degli enti e degli organismi stessi. 3. Spetta alla Giunta comunale l'azione di vigilanza e di controllo sugli enti, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale. 4. La Giunta riferisce annualmente all'assemblea consultiva annuale dei cittadini sulla attività svolta e sui risultati conseguiti da tutti gli enti, organismi, istituzioni, aziende, consorzi e società a partecipazione comunale. 5. A tale scopo i rappresentanti del Comune negli enti interessati debbono presentare alla Giunta comunale, alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione informativa sulla situazione economico-finanziaria degli enti e sugli obiettivi raggiunti, nonché fornire ogni utile indicazione ed elemento di conoscenza che possa risultare necessario ed opportuno. 6. Il Consiglio comunale nella sua autonomia e compatibilmente con le leggi ed i regolamenti, può adottare le proprie determinazioni che dovesse ritenere opportune e convenienti per la comunità. |