Art. 92 - Designazione, Durata in Carica e Revoca degli Organi degli Enti. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte IV - L'ordinamento Amministrativo del Comune Capo II - Organizzazione e Gestione dei Servizi
Art. 92 - Designazione, Durata in Carica e Revoca degli Organi degli Enti
1. In esecuzione degli indirizzi dettati dal Consiglio, il Sindaco, nomina i rappresentanti del Comune in organi di aziende, di istituzioni, di società partecipate e di altri enti, i quali relazionano semestralmente al Consiglio in occasione delle sessioni dedicate al bilancio ed al rendiconto e possono, anche su loro richiesta, essere sentiti su specifici argomenti ogni qual volta lo ritengano il Consiglio stesso, le commissioni e la Giunta comunale.
2. Gli organi delle aziende, delle istituzioni ed i rappresentanti del Comune in società o in altri enti durano in carica per un periodo corrispondente al mandato del Sindaco che li ha nominati, esercitando, tuttavia, le funzioni fino alla nomina dei successori in regime di prorogatio. I singoli consiglieri che surrogano componenti anzi tempo cessati dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla naturale scadenza dell'organo.
3. Il Sindaco può revocare il presidente o i membri del consiglio di amministrazione delle aziende e delle istituzioni per gravi violazioni di legge o documentata inefficienza.