Art. 90 - Il Funzionamento delle Istituzioni per i Servizi Sociali. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte IV - L'ordinamento Amministrativo del Comune Capo II - Organizzazione e Gestione dei Servizi
Art. 90 - Il Funzionamento delle Istituzioni per i Servizi Sociali
1. Ai fini della migliore organizzazione del funzionamento della istituzione per i servizi sociali, il Comune con delibera del Consiglio comunale dovrà determinare le finalità e gli indirizzi della istituzione ai quali il Consiglio di amministrazione della istituzione stessa dovrà attenersi.
2. Compete inoltre al Consiglio comunale definire: a) la dotazione finanziaria oltre ai beni mobili ed immobili; b) l'organico del personale occorrente al buon funzionamento e per raggiungere gli scopi per i quali l'istituzione è stata costituita; c) lo schema di regolamento per il funzionamento degli organi, delle strutture e degli uffici della istituzione; d) lo schema di regolamento di contabilità.
3. Spetta al Consiglio comunale: a) approvare gli atti fondamentali della istituzione come individuati dalla legge, ad esclusione di quelli non aventi riferimento con l'istituzione stessa; b) esercitare la vigilanza; c) verificare l'andamento ed i risultati della gestione con l'approvazione di una relazione annuale redatta a cura del Consiglio di amministrazione della istituzione.