1. Il Comune ha un segretario comunale titolare dell'ufficio, dirigente pubblico, iscritto in apposito albo, gestito dall'Agenzia Autonoma. 2. La legge dello Stato ed il CCNL regolano lo "status" e disciplinano il reclutamento, il trattamento economico ed ogni altro aspetto connesso alla carriera del segretario comunale. 3. Il segretario è nominato dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, secondo le modalità e per il periodo stabilito dalla legge. 4. Il segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridicoamministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, nonché tutte le altre attribuzioni previste dalla legge e dall'ordinamento dell'Ente. 5. Il segretario generale, quando non sia stipulata apposita convenzione per la nomina di un direttore generale, o in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia nominato, sovrintende altresì, all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività, con poteri di sostituzione in caso d'inerzia degli stessi. Il Sindaco può inoltre conferire allo stesso segretario le funzioni previste per la figura del direttore generale dalla legge e dal regolamento. 6. Il segretario generale, ha facoltà di delega di proprie potestà a funzionari. Dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento. |