Comuni Italiani Art. 74 - I Requisiti del Difensore Civico. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte III - Partecipazione Popolare
Capo IV - Difensore Civico
Art. 74 - I Requisiti del Difensore Civico
1. Il difensore civico è scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, che diano garanzia di indipendenza, obiettività, imparzialità, serenità di giudizio e soprattutto professionalità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Possono essere nominati i cittadini che abbiano maturato i quaranta anni di età e non abbiano superato i settanta anni.

3. Non sono eleggibili alla carica di difensore civico:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o incompatibilità per l'elezione alla carica di consigliere comunale;
b) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
c) i membri dei Comitato Regionale di Controllo sugli atti del Comune;
d) gli amministratori di enti o aziende dipendenti dal Comune o nei cui organi il Comune è rappresentato.

 
Altri Articoli:
Art. 75 - Durata in Carica - Decadenza - Revoca
Art. 73 - La Nomina del Difensore Civico
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