Art. 44 - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune Capo III - La Giunta Comunale Sezione I - Composizione - Nomina - Cessazione
Art. 44 - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati - senza computare a tal fine il Sindaco - ed č messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
3. In caso di mancata convocazione del Consiglio comunale nel termine stabilito dal precedente comma, previa diffida, provvede il Prefetto ai sensi di legge.
4. L'approvazione della mozione di sfiducia determina lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario.
5. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non puņ essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, salvo che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.