1. Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta. 2. Il regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza nel rispetto dei principi che seguono. 3. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente corrispondente con la competenza per materia delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti, degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politicoamministrativo e lo svolgimento di attivitą conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale. 4. Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri e promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, anche con l'intervento di soggetti esterni qualificati; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli assessori, dei responsabili di servizio, degli amministratori di enti, aziende e societą partecipate, dei concessionari di servizi comunali. 5. Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli assessori, quando questi lo richiedano. 6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento. |