Art. 28 - Elezione e Durata in Carica del Consiglio. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi
Statuto Comune di Borgaro Torinese
Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune Capo II - Il Consiglio Comunale
Art. 28 - Elezione e Durata in Carica del Consiglio
1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica, sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, contestualmente all'adozione della relativa delibera da parte del Consiglio.
3. Il Consiglio comunale dura in carica sino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare atti urgenti ed improrogabili.