Comuni Italiani Art. 23 - Diritti del Consigliere. Statuto Comunale di Borgaro Torinese (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini borgaresi

Statuto Comune di Borgaro Torinese

Parte II - L'ordinamento Istituzionale del Comune
Capo I - I Consiglieri Comunali
Art. 23 - Diritti del Consigliere
1. Il consigliere esercita il diritto d'iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio e può formulare interrogazioni, mozioni, emendamenti e proposte che esercita nelle forme previste dal regolamento.

2. Il consigliere, ai fini dell'esercizio delle funzioni, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti o controllati, dalle strutture associative e dai concessionari di servizi comunali, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso utili all'espletamento del mandato. Egli è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati in base alla legge o in base al presente Statuto e ai regolamenti del Comune.

3. Il regolamento, allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con esigenze di funzionalità amministrativa, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti, nonché l'assistenza che gli uffici dell'Ente debbono prestare ai consiglieri per consentire la richiesta di controllo di legittimità degli atti, come previsto dalla legge.

 
Altri Articoli:
Art. 24 - Dimissioni dei Consiglieri
Art. 22 - Doveri del Consigliere
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