1. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto, o dai suoi delegati, assumono la denominazione di decreti. 2. Sugli atti del Sindaco, che comportano impegno di spesa, viene apposto il visto di regolarità contabile, comprendente l'attestazione della copertura finanziaria; 3. Gli atti monocratici adottati dal segretario e dai responsabili dei servizi, quando comportano impegni di spesa sono esecutivi con il visto di regolarità contabile, comprendente l'attestazione della copertura finanziaria prevista dalla legge. 4. Gli atti indicati ai commi 2 e 3 sono, altresì, sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni degli organi collegiali ed all'obbligo della contestuale comunicazione alla Giunta comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, nonché, per elenco, ai capigruppo, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare ed interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa. |