Comuni Italiani Art. 70 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo IX - Gestione Economico-finanziaria e Controllo di Gestione
Art. 70 - Tesoreria e Riscossione delle Entrate
1. Il servizio di Tesoreria è affidato, mediante convenzione, dal Consiglio comunale ad un istituto di credito, con sede operativa sul territorio comunale.

2. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del Comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

3. Per la riscossione delle entrate tributarie il Comune provvede a mezzo del concessionario della riscossione. Per le entrate patrimoniali ed assimilate la Giunta decide, secondo l'interesse dell'Ente, la forma di riscossione nell'ambito di quelle consentite dalle leggi vigenti.

4. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità relative al servizio di Tesoreria ed ai servizi dell'Ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.

 
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