1. La forma di gestione dei singoli servizi comunali è individuata, tra quelle stabilite dalla legge, da Consiglio comunale sulla base di valutazioni comparative, improntate a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, adeguatamente documentate. 2. A tal fine si provvede mediante istituzioni, per le attività a scopo sociale ed natura non imprenditoriale, e mediante aziende speciali, per la produzione di beni e servizi con organizzazione imprenditoriale; qualora per tali produzioni si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, si provvede mediante la costituzione di società per azioni e consorzi a prevalente capitale pubblico locale. 3. In tali casi sono avviati accordi di programma con gli altri soggetti pubblici, al fine di assicurare indirizzi comuni alla partecipazione pubblica, anche nell'ipotesi che alla costituzione del consorzio o della società non partecipi alcun soggetto privato. 4. I servizi comunali sono dati in concessione a terzi quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale. 5. I servizi comunali sono assunti in gestione diretta, nei casi in cui l'organizzazione dei fattori produttivi e delle attività tramite le strutture del Comune sia motivata dalle caratteristiche del servizio, in relazione alla sua modesta dimensione ovvero alla semplicità o non continuità dei processi produttivi necessari. 6. Nello svolgimento dei servizi pubblici il Comune può avvalersi della collaborazione di organizzazioni di volontariato e dell'associazionismo. 7. Per tutte le forme di gestione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee modalità di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. |