1. E' organo ausiliario del Comune il revisore dei conti, la cui nomina viene effettuata dal Consiglio, nei modi e tra le persone indicate dalla legge, il quale oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere in casi di incompatibilità previsti dalla legge. 2. Non possono essere nominati revisori dei conti, e se nominati decadono, coloro che si trovano nei casi contemplati dall'art.2399 del codice civile o nelle condizioni di cui ai commi 1° e 6° dell'art. 6 quinques del D.L. 12 gennaio1991 n. 6 convertito in legge n. 80 del 15 marzo 1991. 3. Dura in carica un triennio, è rieleggibile per una volta sola e non è revocabile, salvo inadempienza, secondo le norme stabilite dal regolamento. 4. Il revisore che abbia perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o sia stato cancellato o sospeso dal ruolo professionale o dagli elenchi o albi dai quali è stato scelto, decade dalla carica. 5. La revoca e la decadenza dall'ufficio sono deliberate dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco, degli addebiti all'interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni. 6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro i termini e con le modalità indicate nel regolamento. |