Comuni Italiani Art. 36 Bis - Mozione di Sfiducia. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo III - Il Sindaco
Art. 36 Bis - Mozione di Sfiducia
1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in
discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai
sensi della legge vigente.

 
Altri Articoli:
Art. 36 Ter - Dimissioni, Impedimento, Rimozione, Decadenza, Sospensione o Decesso del Sindaco
Art. 36 - Il Vice Sindaco
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Bollengo
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Bollengo

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Borgaro Torinese Comune di Bobbio Pellice Lista