Comuni Italiani Art. 31 - Cessazione dei Singoli Componenti della Giunta Comunale. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo II - La Giunta Comunale
Art. 31 - Cessazione dei Singoli Componenti della Giunta Comunale
1. I singoli Assessori cessano dalla carica per:
a) dimissioni,
b) rimozione,
c) decadenza,
d) revoca,
e) morte.

2. Le cause e le modalità della decadenza, della sospensione, della rimozione e le incompatibilità sono stabilite dalla Legge.

3. La revoca è disposta dal Sindaco che ne deve dare motivata comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva alla revoca.

4. Le dimissioni da membro della Giunta sono presentate al Sindaco e diventano irrevocabili all'atto della presentazione. Il Sindaco, dopo aver preso atto, ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva. 5. Nel caso di cessazione dall'Ufficio dei singoli Assessori, il Sindaco provvede alla sostituzione.

6. L'Assessore è sospeso dalla carica nei casi stabiliti dalla legge. In tal caso il Sindaco può provvedere alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni ad un altro soggetto fino alla cessazione della sospensione.

7. Le disposizioni di cui al precedente comma sono applicabili al caso di impedimento temporaneo di uno o più Assessori.

 
Altri Articoli:
Art. 32 - Verbalizzazione
Art. 30 - Durata in Carica della Giunta
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