Art. 13 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini
Statuto Comune di Bollengo
Titolo II - Organi Elettivi Capo I - Consiglio Comunale
Art. 13 - Funzioni di Indirizzo Politico-Amministrativo
1. Il Consiglio comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico - amministrativi, secondo i principi affermati dal presente Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attivitą, con particolare riguardo: a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale, comprendente i regolamenti per il funzionamento del Consiglio e degli istituti di partecipazione popolare, le forme associative e di collaborazione con gli altri soggetti; b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici del personale dell'organizzazione amministrativa dell'Ente, la disciplina generale dei tributi e delle tariffe; c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente ed alla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione; d) agli atti di pianificazione urbanistica ed economica generale ed a quelli di programmazione attuativa.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria individua le risorse e definisce, per ciascun programma, intervento e progetto, i risultati che costituiscono gli obiettivi della gestione dell'Ente, determinando i tempi per il loro conseguimento.