Comuni Italiani Art. 11 - Composizione ed Elezione. Statuto Comunale di Bollengo (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bollenghini

Statuto Comune di Bollengo

Titolo II - Organi Elettivi
Capo I - Consiglio Comunale
Art. 11 - Composizione ed Elezione
1. La composizione, la durata in carica, l'elezione, le cause di ineleggibilità e di incompatibilità e la decadenza, anche per mancato intervento, dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. La pronuncia di decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere, dal Prefetto e da qualunque cittadino.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate in forma scritta al Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

 
Altri Articoli:
Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale
Art. 10 - Organi Elettivi
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