Comuni Italiani Articolo 6 - Pubblicità delle Spese Elettorali. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 6 - Pubblicità delle Spese Elettorali
1. I candidati e le liste che concorrono alle elezioni comunali trasmettono alla segreteria del Comune, per l'affissione all'albo pretorio, contestualmente alla presentazione delle candidature, una dichiarazione preventiva delle spese elettorali che intendono sostenere.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, i candidati e le liste presentano il rendiconto delle spese effettivamente sostenute per la campagna elettorale.

3. Il Comune disciplina con apposito regolamento la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.

 
Altri Articoli:
Articolo 7 - I Consiglieri Comunali
Articolo 5 - Composizione, Elezione, Durata e Scioglimento
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