1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla programmazione e alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività di cura alla persona, di promozione sociale, economica, culturale e civile della comunità locale. Assicura inoltre la conservazione del patrimonio culturale esistente. 2. Il Comune gestisce i servizi pubblici attraverso le forme previste dalla legge. 3. Per la gestione di servizi pubblici che abbiano per oggetto attività per le quali siano presenti sul territorio associazioni operanti nel medesimo settore, si privilegeranno, previa verifica della convenienza economica e qualitativa, forme che garantiscano la partecipazione delle associazioni medesime. 4. Il consiglio comunale effettua la scelta delle modalità di gestione, previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge. Il Comune ricorre a modalità di gestione diverse da quella in economia in tutti i casi in cui esse possono garantire un'autonomia gestionale tale da elevare l'efficacia e l'efficienza delle prestazioni, salvaguardando la qualità del servizio erogato. 5. La gestione e le tariffe dei servizi pubblici di rilevanza economica e imprenditoriale sono improntate a criteri di economicità, salvo i limiti posti dalla normativa vigente e salve particolari disposizioni stabilite a tutela di determinate categorie. 6. Nell'organizzazione dei servizi sono comunque assicurate idonee forme di informazione e tutela degli utenti. 7. Il Comune può altresì gestire, in quanto consentito dalla legge, servizi pubblici in collaborazione con enti pubblici e privati italiani e stranieri, attraverso tutti gli strumenti e le forme giuridiche previste dalla normativa italiana e da quella dell'Unione Europea. 8. L'erogazione dei servizi pubblici, sia in forma diretta che in regime di concessione o mediante convenzione, rispetta i principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia e tutela delle categorie sociali più deboli. 9. Il Comune, in attuazione alle disposizioni vigenti in materia, anche nei casi di concessione a terzi, individua standard qualitativi e quantitativi, da comunicare all'utenza, ai quali adeguare le proprie prestazioni. |