Comuni Italiani Articolo 36 - Istituzione, Ambito di Attivitā. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo III - Istituti di Partecipazione e Difensore Civico
Capo II - Il Difensore Civico
Articolo 36 - Istituzione, Ambito di Attivitā
1. Il difensore civico č istituito a garanzia dell'imparzialitā e del buon andamento dell'amministrazione comunale e per assistere i cittadini e gli utenti dei servizi nella tutela dei loro diritti e interessi, con particolare riguardo agli atti e comportamenti di:
a) organi ed uffici del Comune;
b) istituzioni;
c) aziende speciali;
d) societā a capitale pubblico;
e) enti pubblici che gestiscono servizi comunali;
f) soggetti privati concessionari di servizi comunali.

2. Il difensore civico agisce sia su richiesta dei cittadini che di propria iniziativa.

3. Il difensore civico non č soggetto ad alcuna forma di subordinazione gerarchica ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.

 
Altri Articoli:
Articolo 37 - Attribuzioni
Articolo 35 - Albo Pretorio
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