1. Uno o pił titolari dei diritti di partecipazione possono presentare, rispettivamente, istanze o petizioni rivolte al sindaco, finalizzate a richiedere informazioni o ad avanzare proposte relative a specifici problemi oggetto dell'attivitą del Comune. Il presentatore delle istanze ed i primi due presentatori delle petizioni le sottoscrivono con la propria firma. 2. Il sindaco, ovvero un assessore o un funzionario da lui delegato, provvede a rispondere, entro sessanta giorni dalla presentazione, alle istanze e petizioni che gli sono rivolte. 3. Petizioni riguardanti problemi oggetto dell'attivitą del Comune possono essere presentate al consiglio comunale. Il presidente del consiglio comunale le trasmette ai gruppi consiliari ed al sindaco. 4. Le petizioni al consiglio comunale sono sottoscritte: a) quando relative a problemi di carattere specifico, da almeno cinquanta titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etą; b) quando relative a problemi di carattere generale, da almeno duecento titolari dei diritti di partecipazione che abbiano compiuto il sedicesimo anno di etą. 5. Entro sessanta giorni dalla presentazione, le petizioni sono discusse, con la partecipazione di tre presentatori, nella commissione consiliare competente, con la presenza del sindaco o di assessori o funzionari da lui delegati. Tre presentatori sottoscrivono la petizione con la propria firma, dichiarando di assumersi la responsabilitą dell'autenticitą delle altre firme necessarie. 6. Le istanze e le petizioni sono presentate al protocollo comunale. Istanze e petizioni di uguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre. 7. Copia delle istanze, delle petizioni e delle relative risposte sono accessibili ai consiglieri comunali e al difensore civico. 8. Il consiglio comunale, con propria deliberazione, stabilisce eventuali altre modalitą di presentazione e risposta relativa a istanze e petizioni. |