1. Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, all'utilità sociale dei fini perseguiti e delle attività svolte, riconosce e valorizza le libere forme associative di cittadini e di utenti, anche se prive di personalità giuridica, che non abbiano fini di lucro e che siano caratterizzate dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative. Il Comune valorizza inoltre l'azione dei Comitati spontanei di solidarietà sociale, purché questi rendano noti al Comune: natura del comitato o scopi, nome degli organizzatori responsabili, loro recapito. 2. Il Comune promuove e valorizza l'iniziativa e la partecipazione dei cittadini a forme di autogestione e autorganizzazione degli utenti, di gestione sociale e di collaborazione alla gestione di servizi e strutture comunali e ad altre attività socialmente utili, regolandone le modalità con delibere quadro approvate dal consiglio comunale. 3. Presso il Comune viene tenuto ed aggiornato un registro delle associazioni che hanno sede od operano nel Comune, disciplinato con apposito regolamento, al quale ogni associazione, anche se priva di personalità giuridica, purché caratterizzata dall'assenza di fini di lucro, ha il diritto di richiedere l'iscrizione depositando copia di atto costitutivo ovvero, ove esista, dello statuto, comunicando finalità, caratteristiche, cariche sociali, e numero degli aderenti. 4. Alle associazioni ed agli altri organismi di partecipazione possono essere erogate forme di incentivazione con apporti e contributi sia di natura finanziaria - patrimoniale, che tecnico - professionale ed organizzativa, nel rispetto di principi predeterminati circa i criteri e le modalità secondo quanto previsto, a norma di legge, nell'apposito regolamento. |