1. Il consiglio comunale costituisce nel proprio seno commissioni consiliari permanenti e, quando occorre, speciali. 2. Le commissioni permanenti hanno competenza per materia tendenzialmente attinente alla competenza delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. 3. Le commissioni hanno quali compiti principali l'istruttoria degli atti deliberativi e delle mozioni del consiglio comunale, l'indirizzo politico-amministrativo, lo svolgimento di attività conoscitive su temi di interesse comunale e la discussione delle interrogazioni. 4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale ne disciplina il numero la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri, le materie di competenza e le forme di pubblicizzazione degli atti e dei lavori. 5. E' istituita, inoltre, apposita commissione "Controllo e Garanzia", con il compito di verificare lo stato di attuazione del programma, accertare responsabilità o, più in generale, situazioni anomale nell'attività amministrativa. Tale commissione svolge anche attività finalizzate alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati. 6. Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri che rappresentano con criterio proporzionale e voto plurimo complessivamente tutti i gruppi. 7. Le commissioni eleggono nel proprio seno un presidente: per quanto riguarda la Commissione "Controllo e Garanzia" il presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza. 8. Per lo svolgimento di compiti particolari di volta in volta individuati, il consiglio comunale può istituire commissioni speciali. Qualora si tratti di compiti di indagine sull'attività del Comune, per l'istituzione della commissione occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio 9. È prevista la commissione permanente speciale per le pari opportunità uomo - donna, composta dalle consigliere, con compiti di proposta e di controllo dell'attività amministrativa in riferimento alla condizione femminile 10. Le commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre esse: a) promuovono la consultazione dei soggetti interessati ai temi ad esse sottoposti; b) possono tenere audizioni conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; c) possono invitare ai propri lavori rappresentanze dei titolari dei diritti di partecipazione, di strutture associative, di enti e di ordini professionali, su richiesta degli stessi o di propria iniziativa. 11. Le commissioni possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari dei servizi comunali. 12. Il sindaco e gli assessori possono partecipare alle riunioni di tutte le commissioni, con facoltà di relazione e di intervento. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, eccetto i casi previsti dal regolamento. |