Comuni Italiani Articolo 10 - Presidenza del Consiglio Comunale. Statuto Comunale di Beinasco (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini beinaschesi

Statuto Comune di Beinasco

Titolo II - Gli Organi del Comune
Capo I - Il Consiglio Comunale
Articolo 10 - Presidenza del Consiglio Comunale
1. Il consiglio comunale nella sua prima seduta procede all'elezione, nel proprio seno, del presidente e di un vicepresidente che durano in carica per un periodo pari a metà legislatura e sono rieleggibili.

2. Il vicepresidente esercita le funzioni del presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di impossibilità del vicepresidente, le funzioni sono esercitate dal consigliere anziano.

3. L'elezione del presidente avviene con votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei componenti. Qualora nessun candidato ottenga la suddetta maggioranza si procede ad una successiva votazione in cui risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei componenti. Nel caso in cui nessun candidato ottenga tale maggioranza, si procede, nella stessa seduta, ad una ulteriore votazione di ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti verrà eletto il consigliere più anziano di età.

4. Eletto il presidente, si procede immediatamente all'elezione del vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità si procede, nella stessa seduta, ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di ulteriore parità di voti risulta eletto il consigliere più anziano di età.

5. Il presidente del consiglio comunale, salvo i casi in cui sia previsto dallo Statuto o dai regolamenti, non è componente di commissioni consiliari permanenti, alle cui sedute può peraltro intervenire con diritto di parola.

6. Le cariche di presidente e di vicepresidente del consiglio comunale sono incompatibili con quelle di parlamentare e di consigliere regionale e provinciale.

7. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale, per gravi e comprovati motivi, possono essere revocati su proposta motivata e sottoscritta da un terzo dei componenti del consiglio. La proposta viene messa in discussione non prima di venti giorni e comunque non oltre la terza seduta del consiglio comunale successiva alla sua presentazione. La stessa si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, espresso in forma palese.

8. Il presidente ed il vicepresidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal consigliere anziano.

 
Altri Articoli:
Articolo 11 - Funzioni del Presidente del Consiglio Comunale
Articolo 9 - Prima Convocazione del Consiglio Comunale
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