Comuni Italiani Art. 21 - Giunta Comunale. Statuto Comunale di Bardonecchia (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bardonecchiesi

Statuto Comune di Bardonecchia

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 21 - Giunta Comunale
1. La Giunta č organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attivitā ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitā del Comune, nel quadro degli indirizzi ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attivitā amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attivitā in occasione dell'approvazione del rendiconto annuale.

 
Altri Articoli:
Art. 22 - Composizione
Art. 20 - Dimissioni del Sindaco
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