Comuni Italiani Art. 15 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Bardonecchia (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini bardonecchiesi

Statuto Comune di Bardonecchia

Titolo II - Ordinamento Strutturale
Capo I - Organi e Loro Attribuzioni
Art. 15 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale del Comune, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) indirizza e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli assessori;
b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 6 della legge n. 142/90, e s.m. e i.;
d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;
e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
f) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
h) conferisce incarichi specifici ai consiglieri comunali in materia di particolare rilevanza per l'attività dell'Ente.
 
Altri Articoli:
Art. 16 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 14 - Sindaco
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