Comuni Italiani Art. 73 - Amministrazione dei Beni Comunali. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo V°: Uffici e Personale
Capo V°- Finanza e Contabilitā
Art. 73 - Amministrazione dei Beni Comunali
1. Il Sindaco dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi annualmente ed č responsabile, unitamente al Segretario, al Ragioniere del Comune ed all'economo dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali ai sensi del titolo secondo del presente Statuto devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa č determinata dalla Giunta Comunale.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nell'estinzione di passivitā onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Bilancio Comunale
Art. 72 - Attivitā Finanziarie del Comune
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