Comuni Italiani Art. 67 - Funzioni del Segretario Comunale. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo V°: Uffici e Personale
Capo III° - Il Segretario Comunale
Art. 67 - Funzioni del Segretario Comunale
1. II Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco e può esercitare tutte le funzioni di cui al capo II, artt. 58, 59, 60, 61, 62.

2. Il Segretario Comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico - giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.

3. Il Segretario Comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore Civico.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per 1e elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali 1'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal Sindaco.

 
Altri Articoli:
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Art. 66 - Segretario Comunale
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