Comuni Italiani Art. 58 - Direttore Generale. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo V°: Uffici e Personale
Capo II°- Personale Direttivo
Art. 58 - Direttore Generale
1) Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2) In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3) Quando non risulti stipulata la convenzione prevista dal comma 1) e in ogni altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario.

 
Altri Articoli:
Art. 59 - Compiti del Direttore Generale
Art. 57 - Regolamento degli Uffici e dei Servizi
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