Comuni Italiani Art. 42 - Poteri nei Confronti degli Uffici. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Art. 42 - Poteri nei Confronti degli Uffici
1. Il difensore civico puņ convocare direttamente il funzionario competente, che puņ essere assistito dal proprio dirigente, per procedere congiuntamente all'esame della pratica e definire in accordo, o unilateralmente, nei limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti, il termine per la definizione del procedimento dandone pronta comunicazione alla persona interessata, al Sindaco, al Segretario generale e al competente dirigente.

2. ove riscontri un'inosservanza di legge, o di regolamento, in ipotesi di illecito disciplinare presenta senza indugio denuncia amministrativa agli organi competenti, che deliberano entro 15 giorni, ovvero in ipotesi di illecito amministrativo contabile, al Sindaco al Collegio dei revisori del conto e alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti.

3. Nel caso di violazioni dello Statuto l'accertamento del difensore civico, depositato presso l'ufficio del Segretario comunale, č valutato senza ulteriori indagini dagli organi competenti che deliberano l'immediato inizio dell'azione disciplinare avverso il responsabile indicato nell'accertamento stesso, ovvero dispongono la immediata archiviazione della denuncia. La deliberazione č comunicata al difensore civico entro otto giorni dal deposito del suo accertamento presso l'ufficio del Segretario Comunale.

 
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