Comuni Italiani Art. 33 - Petizioni. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo III°: Istituti di Partecipazione e Diritti dei Cittadini
Capo III° - Modalità di Partecipazione
Art. 33 - Petizioni
1. Chiunque, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte all'Amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale, entro 20 giorni, la assegna in esame all'organo competente. In caso di competenza consiliare, copia della petizione viene immediatamente inviata ai capi gruppo presenti in Consiglio

4. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, l'organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal ricevimento.

5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, ciascun Consigliere può chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prima seduta del Consiglio Comunale, da convocarsi entro 30 giorni.

 
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