Comuni Italiani Art. 3 - Territorio e Sede Comunale. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo I°: Principi Generali
Art. 3 - Territorio e Sede Comunale
1. Il territorio del Comune è costituito da due borghi storicamente riconosciuti dalla comunità come Capoluogo e Borgonuovo.

2. Il territorio del Comune si estende per circa Kmq. 2,17, confina con i comuni di Pavone Canavese, Salerano, Ivrea, Samone e Fiorano.

2. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Roma 59.

3. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale; in caso di necessità o per particolari esigenze tali organi possono riunirsi in luoghi diversi.

4. All'interno del territorio del comune di Banchette non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del Comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni nucleari e scorie radioattive.

 
Altri Articoli:
Art. 4 - Stemma e Gonfalone
Art. 2 - Finalità
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