Comuni Italiani Art. 17 - Attribuzioni di Amministrazione. Statuto Comunale di Banchette (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini banchettesi

Statuto Comune di Banchette

Titolo II° : Ordinamento Strutturale
Capo I° Organi e Loro Attribuzioni
Art. 17 - Attribuzioni di Amministrazione
1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed è organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dell'art.8 del D. Lgs 18-8-2000 n 267;
d) adotta le ordinanze contingenti e urgenti previste dalla legge;
e) attribuisce al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
g)nomina i componenti delle commissioni di appalto, quelle per l'appalto concorso nel rispetto di quanto previsto nel comma 3 Lett. A) e b) dell'art. 107 del D. Lgs 18-8-2000 n 267 avvalendosi, di norma, delle professionalità presenti nella struttura dell'Ente.
 
Altri Articoli:
Art. 18 - Attribuzioni di Vigilanza
Art. 16 - Sindaco
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