Comuni Italiani Art. 76 - Referendum. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo III - Referendum
Art. 76 - Referendum
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontą che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, per attivitą amministrative vincolate da leggi statali o regionali, per materie che sono gią state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
a) 350 elettori,
b) il consiglio comunale, con maggioranza assoluta degli assegnati.

4. Il Consiglio Comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilitą, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalitą organizzative della consultazione.

 
Altri Articoli:
Art. 77 - Effetti del Referendum
Art. 75 - Partecipazione alle Commissioni
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