Comuni Italiani Art. 73 - Organismi di Partecipazione. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo II - Associazionismo e Partecipazione
Art. 73 - Organismi di Partecipazione
1. Il Comune tutela le forme di cooperazione fra i cittadini. Tutte le aggregazioni, variamente denominate, hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

2. Le aggregazioni previste dal comma precedente e quelli esponenziali di interessi circoscritti al territorio comunale, sono sentiti nelle materie oggetto delle loro attivitą o per interventi mirati a porzioni di territorio.

3. Il parere deve essere fornito entro 30 giorni dalla richiesta.

 
Altri Articoli:
Art. 74 - Incentivazione
Art. 72 - Associazioni
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