Comuni Italiani Art. 70 - Proposte. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo II - Partecipazione Popolare
Capo I - Procedimento Amministrativo
Art. 70 - Proposte
1. N. 250 elettori possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni dal ricevimento, all'organo competente corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. La conferenza dei Capigruppo, per gli atti di competenza del Consiglio, o il Sindaco, per gli atti con competenza della Giunta Comunale, devono sentire i promotori indicati nell'atto entro 20 giorni dall'assegnazione.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

4. Le proposte non possono concernere le materie dei tributi e delle tariffe e le espropriazioni per pubbliche utilità.

 
Altri Articoli:
Art. 71 - Principi Generali Sugli Organismi di Partecipazione
Art. 69 - Petizioni
Indice Statuto
Pagine Utili
Indice Statuto
Informazioni sul Comune di Balangero
Provincia di Torino
Regione Piemonte
Lista Siti su Balangero

Cerca nel sito

 
Comuni-Italiani.it © 2004/2024 Prometheo  

Informativa Privacy - Note sui Dati

 
Comuni Provincia di Torino: Comune di Baldissero Canavese Comune di Bairo Lista