Comuni Italiani Art. 62 - Convenzioni. Statuto Comunale di Balangero (Provincia di Torino - Piemonte). La carta fondamentale dei cittadini balangeresi

Statuto Comune di Balangero

Parte II - Ordinamento Funzionale
Titolo I - Forme Associative
Capo I - Forme Associative
Art. 62 - Convenzioni
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attivitą di comune interesse, ovvero l'esecuzione e/o la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

 
Altri Articoli:
Art. 63 - Consorzi
Art. 61 - Principio di Cooperazione ed Associazionismo
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