1. Il Consiglio Comunale elegge, a maggioranza assoluta dei membri, il Revisore, scelto in conformitā a quanto disposto dall'art. 234 del Testo Unico. 2. Il Revisore dura in carica tre anni ed č rieleggibile per una sola volta; č revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto entro il termine previsto dal Testo Unico. 3. Il Revisore svolge le funzioni previste dall'art. 239 del Testo Unico. 4. A tal fine il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente. 5. Nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione. 6. Il Revisore potrā eseguire periodiche verifiche di cassa. 7. Il Revisore, ove riscontri gravi irregolaritā nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio. 8. Per tutti gli altri aspetti si rinvia alla discplina prevista dal Titolo VIII, Parte II del Testo Unico. |